Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per godere dell'esenzione accordata coll'articolo precedente, sara' necessario un decreto di' ammessione del Ministro delle Finanze, il quale provvedera' sulle relative domande, previo il parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 16 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
