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E' data facolta' al Ministro delle Finanze di accettare in cambio, mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato, contro rendita di titoli consolidati 5 per cento, purche' l'importo della nuova rendita 5 per cento da darsi nelle singole contrattazioni non superi quella alla quale viene sostituita, tenuto conto anche della diversa decorrenza dei rispettivi interessi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1874 al 24 luglio 1894
