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L'eccezione fatta nel 1° paragrafo dell'art. 211 della succitata legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici potra' essere applicata anche alle ferrovie esercitate con forze meccaniche di cui nella presente legge, se in determinati casi il Governo credera' che non sia assolutamente necessaria la separazione della ferrovia dalle proprieta' laterali con chiusura stabile e permanente.
Testo in vigore dal 11 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
