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[1]Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali compileranno per duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati, indicandovi distintamente i singoli fondi che hanno sofferto danno.
[2]Uno degli originali dell'elenco sara' immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovra' indicarvi le quote di imposta alle quali debba applicarsi la sospensione.
[3]Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decretera' la sospensione delle dette rate di imposta a favore dei contribuenti inscritti nell'elenco, e ordinera' in corrispondenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.
[4]L'altro elenco sara' pubblicato all'albo comunale per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.
[5]Risolti i reclami, il prefetto ordinera', ove occorra, la sospensione con decreto suppletorio nel modo sopra indicato.
[6]Dalla decisione del prefetto non e' ammesso ulteriore ricorso.
Testo in vigore dal 7 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
