Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1866 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il reato di cui all'articolo precedente, sara' punito col carcere da sei giorni a sei mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato.
[2]Il Giudice potra' applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entita' del reato.
[3]L'azione penale contro il medesimo reato potra' essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore ed il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del giornale incriminato.
Testo in vigore dal 18 maggio 1866 al 16 dicembre 2009
