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[1]Il reato di cui all'articolo precedente, sara' punito col carcere da sei giorni a sei mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato.

[2]Il Giudice potra' applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entita' del reato.

[3]L'azione penale contro il medesimo reato potra' essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore ed il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del giornale incriminato.

Testo in vigore dal 18 maggio 1866 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1866-05-17;2907~art2 · fonte del testo

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