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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2ª), e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:
[8]Nei giudizi penali e' vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.
[9]E' vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.
[10]La trasgressione agli enunciati divieti e' punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 6 maggio 1877.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mancini.
Testo in vigore dal 11 maggio 1877 al 16 dicembre 2009
