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[1]La percezione delle tasse suindicate, se e' fatta in via economica dall'Amministrazione, cessera' col 1° luglio 1879; se e' data in appalto non potra', durare oltre la scadenza dei contratti ora in corso, che non contengano pero' la clausola di revocabilita', nel, qual caso questi cesseranno col 30 giugno 1879.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1879.
[4]UMBERTO
[5]A. Magliani.
Testo in vigore dal 30 giugno 1879 al 16 dicembre 2009
