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Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio e' necessita' dell'opera manuale di giornalieri e salariati lo aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sara' fornito da chi passa il sostegno.
Testo in vigore dal 30 giugno 1879 al 16 dicembre 2009
