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[1]E' istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'art. 1°, una Giunta di tre arbitri, composta del giudice anziano del Tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati, il quale ne sara' il presidente; e di due arbitri, uno scelto dal presidente dello stesso Tribunale, ed un altro dal prefetto della provincia.
[2]Sara' cancelliere del Collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.
[3]L'arbitramento sara' valido anche per le persone incapaci, e per gli Enti morali legittimamente rappresentati.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 28 luglio 1891
