Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il valore del canone verra' determinato sulla media dell'ultimo decennio.
[2]I creditori dell'annuo canone conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalla servitu' mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da inscriversi nei sei mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la liquidazione del canone.
[3]Se la iscrizione avra' luogo dopo i sei mesi, l'ipoteca legale avra' effetto dalla data dell'iscrizione.
[4]Il canone stesso e' sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
