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[1]La parte di terreno assegnato agli utenti, ai termini del precedente articolo, sara' libera da ogni peso ed ipoteca, rimanendo questi, se esistano, consolidati e ristretti al fondo liberato dalla servitu', salvo le imposte prediali, che saranno con le norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive.
[2]Se pero' i diritti che si redimono sono affetti da vincoli o da ipoteca, questi sono tolti dal fondo o terre redente, e rimangono ristretti alla porzione data per indennita', in contradittorio del creditore.
[3]Nei casi nei quali i pesi e le ipoteche gravano tanto la proprieta' quanto gli usi che si redimono, si osserveranno le norme dal Codice civile sulla divisione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
