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Sono egualmente abolite le servitu' di cui e' parola nell'articolo 1° che esercitano i particolari, e specialmente gli ex-baroni sopra terreni comunali, o particolari, con l'obbligo di pagare la indennita' dovuta agli utenti; ed il procedimento di affrancazione avra' luogo secondo la presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
