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Nulla e' innovato per le servitu' di abbeverare e di transito del bestiame. Se il fondo affrancato dalle servitu' e dai diritti di cui l'articolo 1° dovesse rimanere soggetto alla servitu' di abbeverare o di transito, la Giunta di arbitri provvedera' in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
