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[1]Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione; ma sono anticipate e pagate dai Comuni nel cui territorio sono posti i beni gravati, nella misura che e' stabilita dalla Giunta di arbitri.
[2]Il rimborso al Comune dagli interessati sara' fatto in base a decisione della Giunta di arbitri, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
