Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i prefetti delle provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitu' di cui all'articolo 1°, formeranno l'elenco dei diritti e delle servitu' medesime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitu', il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitu' o del diritto.
tolto: L'elenco cosi' formato verra' trasmesso ai sindaci dei Comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitu' per essere pubblicato nell'albo pretorio del Comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potra' sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-06-24;5489~art12 · fonte del testo
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