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[1]Le servitu' di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo, che in alcuni Comuni o frazioni di Comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forli', Ravenna, Bologna e Ferrara si esercitano dalla generalita' degli abitanti dei Comuni stessi o delle frazioni, o di altri Comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri Enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.
[2]Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni Comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
