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[1]La Giunta d'arbitri e' incaricata:

[2]1° della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1°;

[3]2° della liquidazione ed assegnazione delle indennita' in terreni alla popolazione di Tatti;

[4]3° della liquidazione ed assegnazione dei canoni di cui agli articoli 3 e 5;

[5]4° della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitu' ed allo svincolo di esse, che non sia devoluta alla giurisdizione della Corte d'appello nei casi tassativamente indicati nell'art. 9.

[6]Qualora la Giunta d'arbitri riconosca che la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione e' insufficiente alla popolazione di Tatti per proseguire, come per il passato, nell'esercizio della servitu', ammettera' gli abitanti di Tatti, e per essi il comune di Massa Marittima, all'affrancazione di tutta o di parte delle tenute gravate, mediante pagamento di annuo canone ai rispettivi proprietari. Contro la deliberazione della Giunta tanto il proprietario quanto gli utenti potranno ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione, al Ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, provvedera' in modo definitivo.

[7]L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sara' dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitu', e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-02-28;72~art8 · fonte del testo

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