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[1]E' istituita una Giunta d'arbitri, composta di un giudice del Tribunale civile e penale di Grosseto, il quale e' nominato, a capo di ogni anno, dal primo presidente della Corte d'appello di Firenze, e ne e' il presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, uno dal prefetto della provincia, ed un altro dal presidente dello stesso Tribunale.

[2]Tanto al giudice presidente quanto ai due arbitri, e' dato su supplente nei modi e con le norme del comma precedente.

[3]Il giudice presidente e i due arbitri si titolari che supplenti, possono essere rieletti.

[4]Sara' segretario del collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.

[5]L'arbitramento sara' valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

[6]La Giunta d'arbitri ha sede presso la prefettura di Grosseto.

Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-02-28;72~art7 · fonte del testo

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