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[1]I creditori dell'annuo canone di cui agli articoli 3 e 5, od il comune di Massa Marittima, nel caso contemplato dal secondo comma del detto art. 3, avranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gl'immobili liberati dalle servitu', mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da inscriversi ne'sei mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la liquidazione del canone.
[2]Questa ipoteca sara' iscritta per cura della Giunta, a spese e dei proprietari affrancati, non appena la decisimi arbitrali saranno divenute definitive in conformi dell'articolo 12.
[3]Della detta iscrizione verra' dato avviso agli interessati nel foglio riconosciuto nella provincia come ufficiale per gli atti giudiziari con tre successive e non interrotte pubblicazioni.
[4]Le ipoteche dei creditori le quali cessano secondo l'articolo 4 di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare, sono di diritto trasferite nel loro grado, giusta il canone dovuto dai proprietari dei terreni affrancati, ai proprietari dei terreni ceduti, quando il relativo privilegio sia stato annotato dentro sei mesi dalla data dell'ultima inserzione nel foglio degli atti giudiziari, e con grado soltanto dalla data dell'annotazione, se dopo.
[5]L'annuo canone e' sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
