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[1]Sono egualmente abolite le servitu' di legnatico che si esercitano da proprietari o presellanti reciprocamente sui rispettivi possessi o preselle, compresi nelle tre tenute, di cui all'art. 1, mediante pagamento di un annuo canone agli aventi diritto, corrispondente al valore delle servitu' cui i fondi erano soggetti.

[2]Il valore del canone verra' determinato sulla media dell'ultimo decennio.

Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-02-28;72~art5 · fonte del testo

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