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[1]Sono egualmente abolite le servitu' di legnatico che si esercitano da proprietari o presellanti reciprocamente sui rispettivi possessi o preselle, compresi nelle tre tenute, di cui all'art. 1, mediante pagamento di un annuo canone agli aventi diritto, corrispondente al valore delle servitu' cui i fondi erano soggetti.
[2]Il valore del canone verra' determinato sulla media dell'ultimo decennio.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
