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[1]E' in facolta' della Giunta d'arbitri, che sara' istituita con la presente legge, di circoscrivere la indennita' dovuta agli abitanti di Tatti a tutta o parte di una o due tenute, qualora queste possano meglio soddisfare ai bisogni della popolazione e all'esercizio della servitu' di cui all'art. 1°.

[2]In tal caso i proprietari di esse tenute hanno diritto al pagamento di un canone, il cui ammontare sara' determinato dalla Giunta d'arbitri in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitu', ed il canone sara' ad essi pagato dalla comunita' di Massa Marittima, la quale ne sara' rimborsata da'proprietari delle altre tenute che restano liberate dalla servitu'.

[3]Il rimborso si operera' nella misura che vorra' determinata dalla Giunta d'arbitri, in proporzione e secondo l'entita' dei rispettivi possessi gia' soggetti alla servitu', e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 per la riscossione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-02-28;72~art3 · fonte del testo

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