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I proprietari delle tenute gravate dalla servitu' di legnatico, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a dare agli abitanti di Tatti una indennita' consistente nella cessione di una parte di esse tenute, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere alla servitu' che rimane abolita.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
