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[1]Spirato questo termine, l'elenco coi relativi ricorsi ed osservazioni e' rimesso dal sindaco, per mezzo del prefetto di Grosseto, alla Giunta d'arbitri, per la liquidazione ed assegnazione della indennita' e de'canoni, a tenore della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 febbraio 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Di Rudini'.
[6]Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
