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[1]La tassa annuale verra' pagata a rate mensili anticipate, a norma della Tariffa A. Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro, e pei meccanismi non adoperati durante un intiero mese, sempreche' la sospensione sia stata dichiarata al Sindaco entro il termine di tre giorni.
[2]In prova del pagamento sara' rilasciata la relativa bolletta.
[3]Il mese, per gli effetti della sospensione, sara' computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro.
Testo in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
