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[1]Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sara' punita con una multa di lire 1,000, oltre il sequestro della polvere stessa.
[2]La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi, o non contemplati in questa Legge, sara' colpita con modi da stabilirsi per Decreto Reale, e nelle proporzioni determinate da questa Legge medesima.
Testo in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
