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[1]Sara' applicata una multa di lire 1,000:
[2]1° Contro chi avra' aperto ed esercitato un polverificio senza licenza;
[3]2° Contro chi avra' tolti o manomessi gli apparecchi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;
[4]3° Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare nei polverifici e locali annessi gli Agenti di cui all'articolo 13, o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.
Testo in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
