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Gli Agenti dell'Autorita' governativa avranno sempre facolta' di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni; potranno pure adire le Autorita' giudiziarie per ottenere il permesso di fare, a norma delle Leggi, perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

Testo in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1869-06-05;5111~art13 · fonte del testo

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