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Gli Agenti dell'Autorita' governativa avranno sempre facolta' di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni; potranno pure adire le Autorita' giudiziarie per ottenere il permesso di fare, a norma delle Leggi, perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.
Testo in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
