Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi, o non contemplati da questa Legge, sara' soggetta a tassa da stabilirsi con Decreto Reale, e da coordinarsi alla Tariffa A.
[2]Per le contravvenzioni saranno applicabili le multe stabilite da questa Legge.
Testo in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
