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[1]L'Amministrazione delle Poste e' autorizzata a rilasciare biglietti di ricognizione personale, agli esibitori dei quali dovranno essere pagati da qualunque Uffizio postale i vaglia e i titoli di credito di cui all'articolo 12, e consegnati gli oggetti raccomandati ed assicurati senz'altra formalita' tranne la ricevuta.
[2]Cessa ogni ulteriore responsabilita' dell'Amministrazione delle Poste quando il pagamento dei vaglia e la consegna degli oggetti raccomandati od assicurati hanno luogo dietro presentazione del biglietto di ricognizione personale, che verra' ritirato dall'Uffizio postale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 luglio 1881, n. 359
1Il Regio Decreto 26 luglio 1881, n. 359, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I biglietti di ricognizione personale istituiti colla legge del 23 giugno 1873, num. 1442, sono anche valevoli pel ritiro dei pacchi postali".
Testo in vigore dal 26 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
