Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I collocamenti a riposo di autorita' in ciascun esercizio dovranno limitarsi in modo, che l'ammontare complessivo delle relative pensioni calcolate per una intera annualita' non ecceda, anno per anno, la somma di 760,000 lire, che sara' ripartita tra i diversi Ministeri con la legge di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Testo in vigore dal 9 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
