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[1]L'annualita' di 25 milioni iscritta nel bilancio del Ministero del Tesoro in conto delle pensioni nuove e' conservata per l'esercizio 1889-90 e sara' negli esercizi successivi aumentata di una somma uguale alla corrispondente diminuzione annua nel servizio delle pensioni vecchie. Al di' piu' che occorre pel servizio delle pensioni nuove, la Cassa dei depositi e prestiti provvedera' come liquidatrice dell'abolita Cassa delle pensioni con le eccedenze di fondi accumulate negli esercizi anteriori nel conto delle pensioni nuove.

[2]Esaurite queste attivita', nel bilancio del Ministero del Tesoro verra' iscritta d'anno in anno la somma occorrente per l'intero servizio delle pensioni nuove.

Testo in vigore dal 9 aprile 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-04-07;6000~art3 · fonte del testo

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