Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A cominciare dal 1° luglio 1889 la spesa annua occorrente pel servizio delle pensioni vecchie, ai termini del Regio decreto 1° novembre 1883, N. 1657, sara' stanziata, in un capitolo separato, tra le spese effettive del bilancio del Ministero del Tesoro.
[2]Dal fondo di rendita consolidata 5 per cento che restera' alla Cassa delle pensioni civili e militari in conto pensioni vecchie al 30 giugno 1889 saranno prelevate 3,800,000 lire di rendita che verranno depositate alla Cassa dei depositi e prestiti in aggiunta al fondo a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, N. 133.
[3]Il resto della rendita e tutte le attivita' e le passivita' del conto delle pensioni vecchie, amministrato dalla Cassa delle pensioni civili e militari, passeranno al 1° luglio 1889 a disposizione e a carico del Tesoro nello stato in cui si troveranno a quella data. Il ministro del Tesoro avra' facolta' di alienare gradatamente la rendita, destinandone il prezzo di vendita a diminuzione di altrettanta somma di debiti di Tesoreria.
Testo in vigore dal 9 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
