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[1]La Camera di commercio ed arti di Genova concorrera' nella spesa con annue lire 12,000; il Municipio di Genova vi concorrera' con annue lire 12,000, ed il Consiglio provinciale di Genova con annue lire 6000. Queste somme diminuiranno d'anno in anno nella proporzione stessa in cui scemera' lo stanziamento indicato nell'art. 3. Esse saranno annualmente inscritte nel bilancio dell'entrata. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 1879.
[2]UMBERTO.
[3]Maiorana Calatabiano. A. Magliani.
Testo in vigore dal 17 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
