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[1]Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.
[2]Nel solo caso che insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere dell'erbatico e pascolo possono le parti produrre gravame alla Corte d'appello, colle forme del procedimento sommario.
[3]L'appello e' sospensivo, e deve interporsi nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.
[4]Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni, ordinano perizie e verificazioni che credono opportune, ricevono rimostranze, possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.
Testo in vigore dal 18 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
