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Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'onere dell'erbatico e pascolo, per la liquidazione del canone di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai comuni o frazioni dei comuni interessati, e per la risoluzione di qualsiasi questione a cio' relativa, e' creata nel capoluogo di ciascuna delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, una Giunta di arbitri, composta del presidente del Tribunale civile e correzionale, dell'ingegnere capo del Genio civile provinciale, e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.
Testo in vigore dal 18 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
