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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' abolito dal 1. luglio 1892 il dazio di esportazione di L. 38.50 al quintale fissato per la seta tratta semplice, addoppiata, o torta, greggia dal n. 145 lettera a, della tariffa dei dazi doganali.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Monza, addi' 28 giugno 1892.
[10]UMBERTO.
[11]Giolitti. Lacava.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
