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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare, mediante decreto reale, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, e a modificare a tale scopo le piante organiche del personale giudiziario, aumentando il personale dei vicepresidenti, dei giudici e delle cancellerie nei limiti della spesa corrispondente ai posti che restano per la presente legge soppressi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1888.
[4]UMBERTO.
[5]Zanardelli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
