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Il Governo del Re e' autorizzato ad aumentare, ove occorra, le sezioni di quei tribunali civili e correzionali cui saranno devoluti gli affari dei tribunali di commercio, applicando ai medesimi, oltre i funzionari giudiziari dei presenti tribunali di commercio, anche quelli di altri tribunali aventi un personale eccedente il bisogno.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
