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[1]I funzionari giudiziari dei tribunali di commercio rimarranno conservando l'attuale stipendio, collocati in disponibilita' per un biennio. Potranno tuttavia essere applicati anche in eccedenza di pianta ai tribunali ed alle corti di appello, secondo le esigenze del servizio.
[2]Quelli fra i funzionari di cancelleria che scaduto il biennio non fossero stati collocati in pianta, potranno essere messi a riposo d'ufficio.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
