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[1]Le somme che dai Licei-ginnasi e Convitti nazionali di sopra menzionati si riscuoteranno, come nel precedente articolo per ratizzi arretrati, dovranno anno per anno impiegarsi dagli stessi Istituti in acquisto di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ad essi intestata.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° giugno 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Baccelli.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 15 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
