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Lo Stato corrispondera', sui fondi stanziati sul bilancio della pubblica istruzione, ai Regi Licei ginnasiali e Convitti nazionali di Avellino, Catanzaro, Monteleone, Reggio di Calabria e Teramo quella parte di dotazione che era costituita dai ratizzi comunali aboliti ora con la presente legge.
Testo in vigore dal 15 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
