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[1]L'assegno (ratizzi comunali) imposto ad alcuni comuni delle provincie di Principato Ultra, delle due Calabrie Ulteriori e dell'Abruzzo Ultra I, a favore dei Reali Collegi e Licei, ora Reali Licei ginnasiali e Convitti nazionali di Avellino, Catanzaro, Monteleone, Reggio di Calabria e Teramo, non e' piu' dovuto a cominciare dall'annualita' del 1875.
[2]--------------- Nota Redazionale Il testo dell'articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/6/1882, n. 141 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
