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Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall'art. 3, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre mediante pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalita' stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'art, 1 della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali.
Testo in vigore dal 22 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
