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[1]Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro.
[2]Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.
Testo in vigore dal 22 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
