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[1]Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastica di Roma, sono abolite, ancorche' si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.
[2]Pero' i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.
[3]Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso, colle formalita' e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della presente legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
