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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.
[5]Articolo unico.
[6]Per il primo impianto della nuova gestione delle ferrovie dello Stato in Sardegna, per i miglioramenti ed ampliamenti di impianti occorrenti sulle linee riscattate dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, e per gli aumenti della relativa dotazione di materiale rotabile e d'esercizio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegno per lo importo di L. 92,000,000 (novantadue milioni).
[7]Detta somma verra' stanziata per lire trentadue milioni nell'esercizio finanziario 1920-921, quindici milioni in ciascuno degli esercizi 1921-922 e 1922-923 e dieci milioni in ciascuno degli esercizi 1923-924, 1924-925 e 1925-926, in aggiunta agli stanziamenti per spese di carattere patrimoniale delle ferrovie dello Stato dipendenti da precedenti provvedimenti.
[8]Alla somministrazione dei corrispondenti fondi il ministro del tesoro provvedera' mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme da esso ritenute opportune.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 8 dicembre 1921.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Micheli - De Nava.
[13]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
