Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle provincie dell'Isola di Sicilia, pei fondi o parti di fondi di provenienza ecclesiastica ai quali sia applicabile la legge 10 agosto 1862 n. 743, l'Amministrazione demaniale potra' farne la concessione in enfiteusi a trattativa privata, purche' il canone da corrispondersi non sia superiore ad annue lire trecento.

[2]L'Amministrazione demaniale e quella del Fondo pel Culto potranno concedere di nuovo in enfiteusi i fondi gia' censiti e ritornati per qualunque motivo in possesso dell'Amministrazione direttaria.

Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;268~art2 · fonte del testo

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