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[1]E' prorogato al 1° luglio 1899 il termine stabilito colla legge 29 giugno 1893 n. 347, per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880 n. 5253, dei canoni, censi livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il Culto e dell'azienda dell'Asse Ecclesiastico in Roma.

[2]Fino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni, potranno i debitori delle medesime domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalle citate leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893.

Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;268~art1 · fonte del testo

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