Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re, e per esso il Ministro per le finanze, e' autorizzato a cedere gratuitamente alla Diocesi di Fiume per scopi di coltura e di educazione religiosa:
- a)il fabbricato di proprieta' dello Stato posto in Fiume denominato ex Scuola di San Vito, distinto in catasto con le particelle catastali 436 e 443;
- b)il terreno improduttivo annesso al detto fabbricato della superficie di metri quadrati 829, distinto con la particella catastale 643/2.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1930 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
