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[1]L'atto di cessione conterra' l'indicazione del titolo, della prestazione e della situazione del fondo gravato, con le indicazioni di cui all'art. 1979 del Codice civile.

[2]L'atto stesso sara' annotato, senza spesa, nei registri censuario e trascritto nei registri dell'ufficio delle ipoteche, con esenzione dalla tassa ipotecaria e dalla tassa di bollo per i registri ipotecari.

[3]L'atto di cessione sara' notificato per mezzo di usciere all'attuale possessore del fondo, quante volte non sia intervenuto nella stipulazione del contratto.

[4]L'acquiescenza a tale atto senza contraddizione, entro 30 giorni dalla sua notifica, cosi verso i cedenti, che verso l'Istituto cessionario, equivale a ricognizione del titolo pieno provante l'esistenza della enfiteusi e i diritti da essa derivanti.

Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art7 · fonte del testo

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